Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri, 3 dicembre 2021 –COMUNICATO STAMPA:: CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE E IN AMBITO DOMESTICO + ADRIANA POLLICE, IL MANIFESTO DEL 4 DICEMBRE + IL FATTO QUOTIDIANO DEL 3 DICEMBRE 2021

 

 

 

GOVERNO, COMUNICATO DEL 3 DICEMBRE 2021

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-49/18721

 

CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE E IN AMBITO DOMESTICO

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica (disegno di legge)

 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Il testo contiene un complesso di misure volte ad arricchire l’impianto delle misure di prevenzione contro tali forme di violenza e a tal fine interviene con modifiche al codice penale, al Codice di procedura penale, al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e ad alcune leggi speciali. Il disegno di legge pone una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza, alla particolare vulnerabilità delle vittime, e agli specifici rischi di reiterazione e multilesività.

 

Ammonimento 

Il provvedimento estende l’applicabilità dell’ammonimento del Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l’integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Si stabilisce che le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d’ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito.

Misure di rafforzamento di obblighi informativi

Si estendono i reati per i quali scatta l’obbligo – da parte delle forze dell’ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati – di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta.

 

Braccialetto elettronico

È prevista la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione dei mezzi elettronici, come il braccialetto. Si stabilisce che, nel disporre la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice preveda l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo elettroniche. Stessa misura si prevede nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa stabilendo che le modalità di controllo con mezzi elettronici possono essere disposte anche al di fuori dei limiti di pena di cui all’articolo 280 c.p.p.

 

Misure di prevenzione personale

Il Disegno di legge interviene anche sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). In particolare estende l’applicabilità, da parte dell’Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (violenza sessuale, omicidio, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell’ambito di violenza domestica.

 

Fermo

Viene introdotta un’ulteriore ipotesi di fermo disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e stalking.

 

Comunicazione immediata in caso di scarcerazione

Il testo prevede che i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva “emessi nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell’internato” devono essere immediatamente comunicati alla persona offesa. L’intervento è volto a chiarire che nel caso di scarcerazione, disposta nel corso del procedimento di cognizione o disposta in fase esecutiva dal giudice dell’esecuzione (o dal pubblico ministero) o dal magistrato di sorveglianza, alla persona offesa deve essere immediatamente comunicato il relativo provvedimento.

 

Sospensione condizionale della pena

Si modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, prevedendo in particolare, che l’ufficio di esecuzione penale esterna e gli enti e le associazioni che organizzano i percorsi speciali di recupero debbano accertare lo svolgimento dei suddetti corsi; nel caso in cui sia accertata anche solo la mancata partecipazione del condannato al percorso di recupero o di uno degli obblighi imposti allo stesso sia data immediata comunicazione dell’inadempimento ai fini della revoca della sospensione condizionale.

 

Tutela della vittima e provvisionale

Infine, il provvedimento stabilisce che la vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza di alcuni gravi reati commessi nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno), possono chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’indennizzo. Infine, l’organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ad alcuni reati commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.*****

 

 

 

IL MANIFESTO DEL 4 DICEMBRE 2021

https://ilmanifesto.it/il-consiglio-dei-ministri-vara-norme-piu-severe-contro-la-violenza-domestica/

Norme più severe contro la violenza sulle donne

Il Cdm ha approvato il disegno di legge che passa ora al parlamento. Il testo introduce la procedibilità d’ufficio, l’uso del braccialetto elettronico e la sorveglianza dinamica per le vittime. Previsti indennizzi già nella fase delle indagini preliminari

 

Conferenza stampa delle ministre dopo il varo del ddlConferenza stampa delle ministre dopo il varo del ddl

© LaPresse

 

Adriana Pollice

EDIZIONE DEL 04.12.2021

PUBBLICATO3.12.2021, 23:59

 

«La necessità è far emergere i molti casi di violenza che non vengono denunciati»: così la ministra Mariastella Gelmini ha riassunto la ratio del ddlper la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, approvato ieri in Consiglio dei ministri. Al testo ha lavorato tutta la pattuglia femminile del governo, a cominciare dalle due componenti tecniche, Marta Cartabia e Luciana Lamorgese.

I numeri rendono la gravità del fenomeno: 109 vittime in 11 mesi con una percentuale di casi denunciati appena del 15, 16%.

Un dato così basso che ha finito per rendere poco incisivo il Codice rosso, che nel 2019 ha modificato la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, ma che dipende dalla querela di parte.

 

IL DISEGNO DI LEGGE (che passa adesso in parlamento) prevede invece la procedibilità d’ufficio per reati come percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento «quando il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito».

Tra le novità, il fermo in presenza di gravi indizi, anche senza la flagranza di reato, in caso di pericolo; l’uso del braccialetto elettronico; l’inasprimento delle pene per i reati di percosse, lesioni, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento per chi è già stato ammonito; indennizzi per le vittime già nella fase delle indagini preliminari.

Il testo, frutto del lavoro delle ministre Elena Bonetti, Lamorgese e Cartabia, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Fabiana Dadone ed Erika Stefani, prevede una nuova ipotesi di fermo che «permette l’intervento tempestivo alla polizia giudiziaria qualora l’urgenza della situazione non consenta di attendere il provvedimento del giudice. La misura viene prevista per categorie di reati quali i maltrattamenti in famiglia, le lesioni e lo stalking, che normalmente preludono alla commissione di condotte criminose più gravi».

Si estendono i reati per i quali scatta l’obbligo di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto qualora ne faccia richiesta.

 

BRACCIALETTO ELETTRONICO: è previsto un uso più estensivo; in caso di manomissione scatta il carcere. Si stabilisce inoltre che in caso di rifiuto del braccialetto elettronico il giudice preveda una misura più grave.

Il ddl estende l’applicabilità delle misure di prevenzione personali anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e domestica (violenza sessuale, omicidio, lesioni permanenti al viso). I provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva devono essere immediatamente comunicati alla persona offesa.

I percorsi di recupero diventano più stringenti, la mancata partecipazione o l’elusione degli obblighi comportano la revoca della sospensione condizionale.

Infine, l’organo di polizia, qualora emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo, ne dà comunicazione al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

 

ALLA FINE DEL CDM le ministre si sono presentate in conferenza stampa: «Il ddl contiene un ventaglio di misure – ha spiegato Cartabia – che hanno un duplice obiettivo: rafforzare gli strumenti di prevenzione e di protezione. Due punti previsti dalla convenzione di Istanbul, insieme alla punizione e alle politiche integrate. Forse la misura più forte è quella del fermo di fronte al pericolo per l’incolumità delle donne. Il ddl, inoltre, rafforza l’applicabilità delle misure cautelari coercitive. Con la violazione del divieto di avvicinamento ora è previsto l’arresto obbligatorio a cui deve seguire una misura cautelare coercitiva per evitare che la persona possa essere rimessa in libertà in vista del processo».

 

E LAMORGESE: «Ci sarà un aiuto economico già nella fase delle indagini. Abbiamo esteso la misura prevista in materia di estorsioni: le donne, o gli orfani, potranno avere un terzo dell’indennizzo totale. Le donne spesso non denunciano perché si trovano in una condizione economica difficile».

Sulla proposta di dare la scorta alle vittime non si è raggiunto l’accordo, troppo limitativo della libertà personale tanto da sembrare una ulteriore punizione nei confronti di chi è perseguitato. Si è scelta la tutela dinamica.

Carfagna ha posto l’accento sulla necessità di reintervenire sul tema: «Il ddl incide su una serie di disposizioni normative il cui combinato disposto, fino ad oggi, ha indebolito l’azione della magistratura e delle forze dell’ordine».

 

 

INSODDISFATTA la presidente della Rete nazionale Dire, Antonella Veltri:

«Il governo procede senza consultare i centri antiviolenza. Il ddl contiene elementi, quali ad esempio l’ammonimento per il reato di violenza sessuale, che destano preoccupazione. Continua un approccio di tipo emergenziale, che porta a un proliferare di norme penali ma la loro effettiva applicazione è a discrezione del singolo magistrato, la cui cultura ne condiziona l’efficacia».

E la senatrice di Leu, Loredana De Petris: «La legge si muove sul fronte della repressione e dei controlli ma occorre anche restituire ai centri antiviolenza quei fondi che sono stati erosi e rifinanziare il reddito di libertà».

 

 

IL FATTO QUOTIDIANO DEL 3 DICEMBRE 2021

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/12/03/ddl-contro-violenza-sulle-donne-nuovo-pacchetto-di-norme-braccialetto-elettronico-subito-il-fermo-per-gli-indiziati-e-possibile-vigilanza-delle-vittime/6414179/

 

DA QUESTO ARTICOLO — CHE E’ MOLTO CHIARO –STRALCIAMO L’ULTIMA PARTE:

 

Arcidonna: “Buono, ma non basta perché non si aggredisce con forza la causa strutturale” –

L’intervento legislativo è stato accolto con favore, ma c’è chi sottolinea la necessità di fare di più sulla prevenzione. “Buono il pacchetto di misure contro la violenza sulle donne, ma non basta, non basta perché ancora una volta non viene aggredito con forza la causa strutturale che determina la violenza degli uomini sulle donne”, si legge in una nota firmata da Arcidonna.

“Per sradicare la violenza occorre aggredire quella cultura patriarcale che resiste nel nostro Paese riproducendo quegli stereotipi di genere nella formazione e nell’orientamento sin dall’infanzia delle nostre ragazze e ragazzi. Introdurre nelle scuole sin dalle materne una materia sull’educazione ai sentimenti e/o alle pari opportunità è ormai irrinunciabile”, si legge ancora. “Contemporaneamente occorre intervenire, con un codice di comportamento per gli editori, come da anni chiede Arcidonna, anche sui contenuti dei libri di testo che troppo spesso ancora riproducono stereotipi e una cultura patriarcale insopportabile. Sicurezza sì, ma senza interventi preventivi e strutturali nelle scuole non sconfiggeremo mai questa terrificante mattanza“.

 

 

 

IMPORTANTE::

La fondazione del Fatto quotidiano, insieme alla onlus Trama di Terre finanzia borse di autonomia per sostenere donne sopravvissute alla violenza. Visita il sito è scopri come aiutarci: clicca qui

 

Sosteniamo donne sopravvissute alla violenza con la onlus Trama di Terre

 

 

NOTA —

 

  1. ARCIDONNA

 

CHI SIAMO

 

ARCIDONNA è un’associazione nazionale nata a Palermo nel 1986 con l’obiettivo prioritario di promuovere le libertà e le pari opportunità per le donne, combattendo le discriminazioni di ogni genere, valorizzando la creatività, lo spirito d’iniziativa e l’identità femminile, nel rispetto delle differenze e dei valori individuali. Di spirito libertario e progressista, ARCIDONNA non è legata ad alcun partito ed è autonoma dall’ARCI, ma è culturalmente e politicamente vicina all’area di sinistra.

ARCIDONNA è accreditata come ONG (Associazione Non Governativa) presso le Nazioni Unite dal febbraio del 2004, le viene riconosciuto lo Stato Consultivo Speciale e manda le sue rappresentanti ufficiali alle sedi di New York, Ginevra e Vienna.

 

CONTINUA NEL LINK:

http://www.arcidonna.it/index.php/donne/informazioni-donne/chi-siamo.html

 

 

 

 

2. RETE NAZIONALE DIRE:

 

CHI SIAMO

 

Oggi, siamo un gruppo di 84 organizzazioni sul territorio italiano, che gestiscono oltre 100 Centri antiviolenza e più di 50 Case rifugio, ascoltando ogni anno circa 21mila donne.

D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza si costituisce formalmente il 29 settembre 2008, dopo 30 anni di attività informale sul territorio nazionale tra i centri antiviolenza non istituzionali e gestiti da donne.

 

Già nel 2006, 57 organizzazioni locali hanno redatto la Carta della Rete Nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne, documento politico che ha preceduto l’elaborazione dello statuto e che sta alla base della costituzione formale della Rete.

L’Associazione nazionale basa il suo operato sull’esperienza delle realtà locali e ha lo scopo di costruire un’azione politica nazionale che sappia promuovere il cambiamento culturale fondamentale per il contrasto e il superamento della violenza maschile sulle donne.

Le azioni di D.i.Re sono orientate a rendere visibile il fenomeno della violenza maschile sulle donne, modificando nella società la percezione della sua entità e gravità per collocarlo tra crimini contro l’umanità, attraverso:

  • azioni per la visibilità della metodologia e dell’attività dei Centri antiviolenza presenti sul territorio nazionale,
  • iniziative per diffondere conoscenza del fenomeno della violenza,
  • progetti di ricerca, in un’ottica di riflessione sulle esperienze e di formazione continua e diffusa per i Centri e per il territorio.

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