marina gori :::
nessuno ne parla mai però esiste la Convenzione Africana che regola gli aspetti specifici dei rifugiati in Africa, di cui è firmataria anche la Libia.
I. qui avete la pubblicazione del documento senza commenti
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_OUA.pdf
II . Dossier: (link in fondo)
Il Sistema dell’Unione Africana di protezione e promozione dei diritti umani
La Convenzione africana per il problema dei rifugiati e la Convenzione per l’assistenza agli sfollati interni
Autore: Martina Lucia Lanza, MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università di Padova / Collaboratrice del Centro diritti umani
Convenzione che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa (1969)
La Convenzione è stata adottata ad Addis Abeba (Etiopia) nel 1969 ed è entrata in vigore nel 1974. A febbraio 2015 è stata ratificata da 45 Paesi. Si tratta di uno strumento giuridico vincolante composto da un preambolo e 15 articoli, di cui i primi sei articoli si occupano dello status di rifugiato e dei diritti e doveri delle persone a cui viene riconosciuto.
Il primo articolo riporta due definizioni di rifugiato. La prima definizione è mutuata dalla Convenzione ONU sullo status dei rifugiati (1951) e considera rifugiato ogni persona che, temendo a ragione di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino o residente abituale e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di questo Paese o farvi ritorno.
La seconda definizione è innovativa e connessa con le problematiche geopolitiche che affliggevano il continenti al momento della stesura della Convenzione, infatti si focalizza sulla situazione d’instabilità in cui può versare un Paese (aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti dell’ordine pubblico) e che spinge i suoi cittadini o residenti abituali a cercare rifugio in un altro Stato.
Il secondo articolo si occupa del diritto di asilo e stabilisce che a nessuno può essere rifiutato di essere ammesso alla frontiera, oppure essere respinto o espulso, se questo lo dovesse obbligare a fare ritorno o a restare in un territorio dove la sua vita, integrità fisica o libertà sono minacciate (principio di non respingimento).
Il terzo articolo stabilisce i doveri dei rifugiati, proibendo qualsiasi attività sovversiva e ponendo l’obbligo di conformarsi alla normativa dello Stato d’asilo.
Il quarto articolo riporta il principio di non discriminazione di cui devono godere tutti i rifugiati, senza distinzione di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche.
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grazie per il risalto che hai dato alla notizia!
Grazie Casa Africa per tutte le notizie che ci dai, ché non si trovano certamente su tutti i giornali.