piccolo estratto dello STATUTO DEI RIFUGIATI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA 1951–è pubblicato il link per il documento completo

 

wikisource—STATUTO DEI RIFUGIATI, CONVENZIONE, GINEVRA, 28 LUGLIO 1951–QUI IL TESTO COMPLETO

https://it.wikisource.org/wiki/Statuto_dei_Rifugiati_-_Convenzione,_Ginevra,_28_luglio_1951

 

 

DAL — PREAMBOLO:: 

 

considerando che la Carta delle Nazioni Unite3 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale hanno affermato il principio che gli uomini, senza distinzioni, devono godere dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

considerando che l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il suo profondo interessamento per i rifugiati e che essa si è preoccupata di garantire loro l’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella maggiore misura possibile,

preso atto che l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati è incaricato di vigilare all’applicazione delle convenzioni internazionali intese a garantire la protezione dei rifugiati e che il coordinamento effettivo delle misure prese per risolvere tale problema dipende dalla cooperazione degli Stati con l’Alto Commissario,

 

Art. 1 Definizione del termine di «rifugiato»

 

a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato;

 

 

 

 

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