EUROPA : QUALCOSA SUI TRATTATI CHE LEGANO I SINGOLI MEMBRI…in vista di un articolo che pubblichiamo dopo—

 

I.  TAPPE PRINCIPALI DELL’ISTITUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

 

Unione europeaTrattati, Istituzioni, storia dell’integrazione europea
195152 195758 196567 198687 199293 199799 200103 200709
Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA)
Comunità europea dell’energia atomica (CEEA o Euratom)
Comunità economica europea (CEE) Comunità europea (CE)
Comunità europee: CECA, CEEA, CEE Giustizia e
affari interni
(GAI)
Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GAI)
Politica estera e di
sicurezza comune
(PESC)
U N I O N E   E U R O P E A   (U E)
Trattato di
Parigi
Trattati di
Roma
Trattato di
fusione
Atto unico
europeo
Trattato di
Maastricht
Trattato di
Amsterdam
Trattato di
Nizza
Trattato di
Lisbona
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II.  da wiki, qualche punto del TRATTATO DI MAASTRICHT (scelto da ch. che non sa)

 

 

 

Dopo la creazione dell’Istituto monetario europeo (IME), entro il 1º gennaio 1999 sarebbe nata da esso la Banca centrale europea (BCE) e il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) che avrebbe coordinato la politica monetaria unica. Venivano distinte due ulteriori tappe: nella prima le monete nazionali sarebbero continuate a circolare pur se legate irrevocabilmente a tassi fissi con il futuro Euro; nella seconda le monete nazionali sarebbero state sostituite dalla moneta unica. Per passare alla fase finale ciascun Paese avrebbe dovuto rispettare cinque parametri di convergenza:

  • Rapporto tra deficit pubblico non superiore al 3%.
  • Rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60% (Belgio e Italia furono esentati).
  • Tasso d’inflazione non superiore dell’1,5% rispetto a quello dei tre Paesi più virtuosi.
  • Tasso d’interesse a lungo termine non superiore al 2% del tasso medio degli stessi tre Paesi.
  • Permanenza negli ultimi 2 anni nello SME senza fluttuazioni della moneta
  • nazionale.

 

III.  I SINGOLI PARAMETRI DEL TRATTATO DI MAASTRICHT IN FUNZIONE         DAL 1993

A) La stabilità dei prezzi. Il trattato prevede che “Il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi […] risulterà da un tasso d’inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi“.

In concreto, il tasso d’inflazione di un dato Stato membro non deve superare di oltre l’1,5% quello dei tre Stati membri che avranno conseguito i migliori risultati in materia di stabilità dei prezzi nell’anno che precede l’esame della situazione dello Stato membro.

B) La situazione della finanza pubblica. Il trattato stabilisce che: “La sostenibilità della situazione della finanza pubblica […] risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo […]“.

In pratica, al momento dell’elaborazione della sua raccomandazione annuale al Consiglio dei ministri delle finanze (Ecofin), la Commissione esamina se la disciplina di bilancio sia stata rispettata in base ai due seguenti parametri:

  • il disavanzo pubblico annuale: il rapporto tra il disavanzo pubblico annuale e il PIL[1]non deve superare il 3 % alla fine dell’ultimo esercizio finanziario concluso. In caso contrario, tale rapporto deve essere diminuito in modo sostanziale e costante e aver raggiunto un livello prossimo al 3% (interpretazione tendenziale a norma dell’articolo 104, paragrafo 2) o, in alternativa, il superamento del valore di riferimento deve essere solo eccezionale e temporaneo e il rapporto deve restare vicino al valore di riferimento;
  • il debito pubblico: il rapporto tra il debito pubblico lordo e il PIL non deve superare il 60 % alla fine dell’ultimo esercizio di bilancio concluso. In caso contrario, tale rapporto deve essersi ridotto in misura sufficiente e deve avvicinarsi al valore di riferimento con ritmo adeguato (interpretazione tendenziale a norma dell’articolo 104, paragrafo 2).

C) Il tasso di cambio. Il trattato prevede “il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazione nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro“.

Lo Stato membro deve aver partecipato al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza soluzione di continuità nel corso dei due anni precedenti l’esame della sua situazione, senza peraltro essere stato soggetto a gravi tensioni.

Inoltre, lo Stato membro non deve aver svalutato la moneta nazionale (ovvero il tasso centrale bilaterale della propria valuta in rapporto a quella di un altro Stato membro) di propria iniziativa nel corso del suddetto periodo. Dopo il passaggio alla terza fase dell’Unione economica e monetaria (UEM), il sistema monetario europeo è stato sostituito da un nuovo meccanismo di cambio (ERM II), che, peraltro, vale solo per gli Stati membri non ancora ammessi ad adottare l’euro.

D) I tassi di interesse a lungo termine. Il trattato prevede che “i livelli dei tassi di interesse a lungo termine […] riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro“.

In pratica, i tassi di interesse nominali a lungo termine non devono superare di più del 2 % quelli dei tre Stati membri, al massimo, che avranno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi (si tratta di fatto dei medesimi presi in considerazione per il parametro della stabilità dei prezzi). Il periodo da considerare è l’anno precedente l’esame della situazione nello Stato membro in questione.

 

 

Trattati ratificati

Firmati
In vigore
Trattati
1948
1948
Trattato di Bruxelles
1951
1952
Trattato di Parigi
1954
1955
Trattato di Bruxelles modificato
1957
1958
Trattati di Roma
1965
1967
Trattato di fusione
1975
N/A
Conclusione Consiglio europeo
1985
1985
Accordo di Schengen
1986
1987
Atto unico europeo
1992
1993
Trattato di Maastricht
1997
1999
Trattato di Amsterdam
2001
2003
Trattato di Nizza
2007
2009
Trattato di Lisbona
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Tre pilastri dell’Unione europea:
Comunità europee:
Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM)
Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) Trattato scaduto nel 2002 Unione europea(EU)
Comunità economica europea (CEE)
Spazio Schengen Comunità europea (CE)
TREVI Giustizia e affari interni (GAI)
Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (CGPP)
Cooperazione politica europea (CPE) Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
Istituzioni non consolidate Unione europea occidentale (UEO)
Trattato scaduto nel 2010

Legenda per la tabella sottostante:   [Fondanti] – [Emendanti] – [Accesso] – [Esterni]

Trattato Istituzione/Modifica Firmato a Firmato il Effettivo da Cessazione
Trattato di Bruxelles Unione dell’Europa Occidentale Bruxelles, BE 17 marzo 1948 23 ottobre 1954 (modificato) 1º luglio 2010[1]
Trattato CECA Comunità europea del carbone e dell’acciaio Parigi, FR 18 aprile 1951 23 luglio 1952 23 luglio 2002[2]
Trattato Euratom Comunità europea dell’energia atomica Roma, IT 25 marzo 1957 1º gennaio 1958 in vigore
Trattato CEE Comunità economica europea Roma, IT 25 marzo 1957 1º gennaio 1958 in vigore
Trattato di fusione Unione degli esecutivi di CECA e EURATOM
con quelli della CEE
Bruxelles, BE 8 aprile 1965 1º luglio 1967 1º maggio 1999[3]
Primo Trattato Finanziario Parziali poteri finanziari al Parlamento Lussemburgo, LU 22 aprile 1970 1º gennaio 1971 in vigore
Trattato di Adesione del 1972 Allargamento a Danimarca, Irlanda e Regno Unito Bruxelles, BE 22 gennaio 1972 1º gennaio 1973 in vigore
Secondo Trattato Finanziario Poteri finanziari maggiori al Parlamento.
Istituzione della Corte dei conti europea
Bruxelles, BE 22 luglio 1975 1º giugno 1977 in vigore
Trattato di Adesione del 1979 Allargamento alla Grecia Atene, GR 28 maggio 1979 1º gennaio 1981 in vigore
Trattato della Groenlandia[4] Uscita della Groenlandia Bruxelles, BE 13 marzo 1984 1º gennaio 1985 in vigore
Trattato di Adesione del 1985 Allargamento a Spagna e Portogallo Madrid, ES
Lisbona, PT
12 giugno 1985 1º gennaio 1986 in vigore
Accordi di Schengen Spazio di libera circolazione delle persone Schengen, LU 14 giugno 1985 19 giugno 1990 (convenzione) 1º maggio 1999[5]
Atto unico europeo Introdotto il Mercato unico
e la Cooperazione politica europea
Lussemburgo, LU
L’Aia, NL
17 febbraio 1986
28 febbraio 1986
1º luglio 1987 in vigore
Trattato sull’Unione Europea La CEE divenne Comunità europea.
Istituzione dei pilastri intergovernativi
della PESC e del GAI.
Maastricht, NL 7 febbraio 1992 1º novembre 1993 in vigore
Trattato di Adesione del 1994 Allargamento a Austria, Finlandia e Svezia Corfù, GR 24 giugno 1994 1º gennaio 1995 in vigore
Trattato di Amsterdam Introdotto l’Alto Rappresentante,
trasferiti poteri dal GAI alla CE,
e integrati gli Accordi di Schengen
Amsterdam, NL 1º ottobre 1997 1º maggio 1999 in vigore
Trattato di Nizza Preparazione in vista degli allargamenti Nizza, FR 26 febbraio 2001 1º febbraio 2003 in vigore
Trattato di Adesione del 2003 Allargamento a Repubblica Ceca, Cipro,
Estonia, Lettonia, Lituania, Malta,
Polonia, Slovenia, Slovacchia e Ungheria
Atene, GR 16 aprile 2003 1º maggio 2004 in vigore
Trattato di Adesione del 2005 Allargamento a Bulgaria e Romania Lussemburgo, LU 13 aprile 2005 1º gennaio 2007 in vigore
Trattato di Lisbona Completamento delle innovazioni per il
buon funzionamento dell’UE a 27 e più membri.
Lisbona, PT 13 dicembre 2007 1º dicembre 2009 in vigore
Trattato sul MES Istituzione del meccanismo europeo di stabilità Bruxelles, BE 2 febbraio 2012[6] 27 settembre 2012 in vigore
Trattato sul bilancio Unione di bilancio nell’Eurozona Bruxelles, BE 2 maggio 2012[7] 1º gennaio 2013 in vigore
Trattato di adesione del 2011 Allargamento alla Croazia Bruxelles, BE 9 dicembre 2011[8] 1º luglio 2013 in vigore
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1 risposta a EUROPA : QUALCOSA SUI TRATTATI CHE LEGANO I SINGOLI MEMBRI…in vista di un articolo che pubblichiamo dopo—

  1. Chiara Salvini scrive:

    chiara: di tutta questa padellata che copiato nei vari wikipedia trovati sull’argomento, l’unica cosa che ho capito è che viene dal Trattato il fatto le varie nazioni sul tasso d’inflazione, sul disavanzo pubblico, sul debito pubblico ecc. devono uniformarsi alle tre nazioni che sono andate meglio. Diciamo così : che la Germania debba comandare su tutte le altre…glielo impongono i Trattati…sempre che non siano stati modificati su questo punto senza comunicarcelo!

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