Mauro Biani @maurobiani – 16.48 — 17 agosto 2024 — grazie di tutto, caro Mauro, ciao

 

 

#cittadinanza #iusculturae #IusScholae #iussoli #Italia
#reddito #povertà
“euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico” cittadinanzattiva.it/approfondiment

Oggi su @repubblica

 

 

 

segnalato da Mauro Biani

 

 

12 gennaio 2023

https://www.cittadinanzattiva.it/approfondimenti/giustizia/11085-cittadinanza-italiana-come-si-ottiene.html

 

 

testo di Valentina Ceccarelli
v.ceccarelli@cittadinanzattiva.it

 

—-

 

Attenzione! Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente). Il reddito da certificare è quello relativo ai tre anni precedenti quello in cui si presenta la domanda di cittadinanza, nei seguenti limiti annuali:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

Tale limite reddituale deve sussistere ed essere garantito per tutta la durata della procedura di concessione della cittadinanza.

 

 

Lo straniero può presentare la domanda di cittadinanza italiana esclusivamente ON LINE, registrandosi sul Portale del Ministero dell’Interno al seguente link: www.portaleservizi.dlci.interno.it

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa.

L’accesso a questo Portale da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia è consentito con l’identità SPID (Il Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con CIE (carta d’identità elettronica).

L’accesso al portale da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti all’estero è consentito con SPID o CIE o con le credenziali ottenute a seguito della registrazione sul portale.

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell’apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta. Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria. Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l’avvenuta accettazione della sua domanda e l’avvio del procedimento e l’eventuale irregolarità della documentazione allegata.

 

COME COMUNICARE CON IL MINISTERO DELL’INTERNO

 

 

DECRETO SICUREZZA, COSA CAMBIA PER LA CITTADINANZA ITALIANA? – 5 ottobre 2018

prevedendo un aumento del termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione, da 24 mesi (2 anni) a 48 mesi (4 anni) applicabile ai nuovi procedimenti, alle pratiche già presentate e ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del Decreto stesso.

Inoltre, il Decreto inserisce un’ulteriore condizione richiesta per l’acquisto della cittadinanza da parte di stranieri per matrimonio e per residenza: quella di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

A tal fine i richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione (art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98) o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, D.lgs. n. 286/98) sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un Ente certificatore riconosciuto dal MAECI O MIUR.

Ancora, il contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza italiana (istituito nel 2009 durante il Governo Berlusconi all’interno del “Pacchetto Sicurezza”) aumenta, passando da 200 euro a 250 euro.

Il Decreto introduce poi la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita, nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo. La revoca è possibile entro tre anni dalla condanna definitiva per reati legati al terrorismo, per Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno.

 

Condividi
Questa voce è stata pubblicata in GENERALE. Contrassegna il permalink.

1 risposta a Mauro Biani @maurobiani – 16.48 — 17 agosto 2024 — grazie di tutto, caro Mauro, ciao

  1. DONATELLA scrive:

    Questo della cittadinanza è uno dei diritti che dovrebbero essere universali.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *