I. TAPPE PRINCIPALI DELL’ISTITUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA
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II. da wiki, qualche punto del TRATTATO DI MAASTRICHT (scelto da ch. che non sa)
Dopo la creazione dell’Istituto monetario europeo (IME), entro il 1º gennaio 1999 sarebbe nata da esso la Banca centrale europea (BCE) e il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) che avrebbe coordinato la politica monetaria unica. Venivano distinte due ulteriori tappe: nella prima le monete nazionali sarebbero continuate a circolare pur se legate irrevocabilmente a tassi fissi con il futuro Euro; nella seconda le monete nazionali sarebbero state sostituite dalla moneta unica. Per passare alla fase finale ciascun Paese avrebbe dovuto rispettare cinque parametri di convergenza:
- Rapporto tra deficit pubblico non superiore al 3%.
- Rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60% (Belgio e Italia furono esentati).
- Tasso d’inflazione non superiore dell’1,5% rispetto a quello dei tre Paesi più virtuosi.
- Tasso d’interesse a lungo termine non superiore al 2% del tasso medio degli stessi tre Paesi.
- Permanenza negli ultimi 2 anni nello SME senza fluttuazioni della moneta
- nazionale.
III. I SINGOLI PARAMETRI DEL TRATTATO DI MAASTRICHT IN FUNZIONE DAL 1993
A) La stabilità dei prezzi. Il trattato prevede che “Il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi […] risulterà da un tasso d’inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi“.
In concreto, il tasso d’inflazione di un dato Stato membro non deve superare di oltre l’1,5% quello dei tre Stati membri che avranno conseguito i migliori risultati in materia di stabilità dei prezzi nell’anno che precede l’esame della situazione dello Stato membro.
B) La situazione della finanza pubblica. Il trattato stabilisce che: “La sostenibilità della situazione della finanza pubblica […] risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo […]“.
In pratica, al momento dell’elaborazione della sua raccomandazione annuale al Consiglio dei ministri delle finanze (Ecofin), la Commissione esamina se la disciplina di bilancio sia stata rispettata in base ai due seguenti parametri:
- il disavanzo pubblico annuale: il rapporto tra il disavanzo pubblico annuale e il PIL[1]non deve superare il 3 % alla fine dell’ultimo esercizio finanziario concluso. In caso contrario, tale rapporto deve essere diminuito in modo sostanziale e costante e aver raggiunto un livello prossimo al 3% (interpretazione tendenziale a norma dell’articolo 104, paragrafo 2) o, in alternativa, il superamento del valore di riferimento deve essere solo eccezionale e temporaneo e il rapporto deve restare vicino al valore di riferimento;
- il debito pubblico: il rapporto tra il debito pubblico lordo e il PIL non deve superare il 60 % alla fine dell’ultimo esercizio di bilancio concluso. In caso contrario, tale rapporto deve essersi ridotto in misura sufficiente e deve avvicinarsi al valore di riferimento con ritmo adeguato (interpretazione tendenziale a norma dell’articolo 104, paragrafo 2).
C) Il tasso di cambio. Il trattato prevede “il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazione nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro“.
Lo Stato membro deve aver partecipato al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza soluzione di continuità nel corso dei due anni precedenti l’esame della sua situazione, senza peraltro essere stato soggetto a gravi tensioni.
Inoltre, lo Stato membro non deve aver svalutato la moneta nazionale (ovvero il tasso centrale bilaterale della propria valuta in rapporto a quella di un altro Stato membro) di propria iniziativa nel corso del suddetto periodo. Dopo il passaggio alla terza fase dell’Unione economica e monetaria (UEM), il sistema monetario europeo è stato sostituito da un nuovo meccanismo di cambio (ERM II), che, peraltro, vale solo per gli Stati membri non ancora ammessi ad adottare l’euro.
D) I tassi di interesse a lungo termine. Il trattato prevede che “i livelli dei tassi di interesse a lungo termine […] riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro“.
In pratica, i tassi di interesse nominali a lungo termine non devono superare di più del 2 % quelli dei tre Stati membri, al massimo, che avranno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi (si tratta di fatto dei medesimi presi in considerazione per il parametro della stabilità dei prezzi). Il periodo da considerare è l’anno precedente l’esame della situazione nello Stato membro in questione.
Trattati ratificati
Legenda per la tabella sottostante: [Fondanti] – [Emendanti] – [Accesso] – [Esterni]
Trattato | Istituzione/Modifica | Firmato a | Firmato il | Effettivo da | Cessazione |
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Trattato di Bruxelles | Unione dell’Europa Occidentale | Bruxelles, BE | 17 marzo 1948 | 23 ottobre 1954 (modificato) | 1º luglio 2010[1] |
Trattato CECA | Comunità europea del carbone e dell’acciaio | Parigi, FR | 18 aprile 1951 | 23 luglio 1952 | 23 luglio 2002[2] |
Trattato Euratom | Comunità europea dell’energia atomica | Roma, IT | 25 marzo 1957 | 1º gennaio 1958 | in vigore |
Trattato CEE | Comunità economica europea | Roma, IT | 25 marzo 1957 | 1º gennaio 1958 | in vigore |
Trattato di fusione | Unione degli esecutivi di CECA e EURATOM con quelli della CEE |
Bruxelles, BE | 8 aprile 1965 | 1º luglio 1967 | 1º maggio 1999[3] |
Primo Trattato Finanziario | Parziali poteri finanziari al Parlamento | Lussemburgo, LU | 22 aprile 1970 | 1º gennaio 1971 | in vigore |
Trattato di Adesione del 1972 | Allargamento a Danimarca, Irlanda e Regno Unito | Bruxelles, BE | 22 gennaio 1972 | 1º gennaio 1973 | in vigore |
Secondo Trattato Finanziario | Poteri finanziari maggiori al Parlamento. Istituzione della Corte dei conti europea |
Bruxelles, BE | 22 luglio 1975 | 1º giugno 1977 | in vigore |
Trattato di Adesione del 1979 | Allargamento alla Grecia | Atene, GR | 28 maggio 1979 | 1º gennaio 1981 | in vigore |
Trattato della Groenlandia[4] | Uscita della Groenlandia | Bruxelles, BE | 13 marzo 1984 | 1º gennaio 1985 | in vigore |
Trattato di Adesione del 1985 | Allargamento a Spagna e Portogallo | Madrid, ES Lisbona, PT |
12 giugno 1985 | 1º gennaio 1986 | in vigore |
Accordi di Schengen | Spazio di libera circolazione delle persone | Schengen, LU | 14 giugno 1985 | 19 giugno 1990 (convenzione) | 1º maggio 1999[5] |
Atto unico europeo | Introdotto il Mercato unico e la Cooperazione politica europea |
Lussemburgo, LU L’Aia, NL |
17 febbraio 1986 28 febbraio 1986 |
1º luglio 1987 | in vigore |
Trattato sull’Unione Europea | La CEE divenne Comunità europea. Istituzione dei pilastri intergovernativi della PESC e del GAI. |
Maastricht, NL | 7 febbraio 1992 | 1º novembre 1993 | in vigore |
Trattato di Adesione del 1994 | Allargamento a Austria, Finlandia e Svezia | Corfù, GR | 24 giugno 1994 | 1º gennaio 1995 | in vigore |
Trattato di Amsterdam | Introdotto l’Alto Rappresentante, trasferiti poteri dal GAI alla CE, e integrati gli Accordi di Schengen |
Amsterdam, NL | 1º ottobre 1997 | 1º maggio 1999 | in vigore |
Trattato di Nizza | Preparazione in vista degli allargamenti | Nizza, FR | 26 febbraio 2001 | 1º febbraio 2003 | in vigore |
Trattato di Adesione del 2003 | Allargamento a Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Ungheria |
Atene, GR | 16 aprile 2003 | 1º maggio 2004 | in vigore |
Trattato di Adesione del 2005 | Allargamento a Bulgaria e Romania | Lussemburgo, LU | 13 aprile 2005 | 1º gennaio 2007 | in vigore |
Trattato di Lisbona | Completamento delle innovazioni per il buon funzionamento dell’UE a 27 e più membri. |
Lisbona, PT | 13 dicembre 2007 | 1º dicembre 2009 | in vigore |
Trattato sul MES | Istituzione del meccanismo europeo di stabilità | Bruxelles, BE | 2 febbraio 2012[6] | 27 settembre 2012 | in vigore |
Trattato sul bilancio | Unione di bilancio nell’Eurozona | Bruxelles, BE | 2 maggio 2012[7] | 1º gennaio 2013 | in vigore |
Trattato di adesione del 2011 | Allargamento alla Croazia | Bruxelles, BE | 9 dicembre 2011[8] | 1º luglio 2013 | in vigore |
chiara: di tutta questa padellata che copiato nei vari wikipedia trovati sull’argomento, l’unica cosa che ho capito è che viene dal Trattato il fatto le varie nazioni sul tasso d’inflazione, sul disavanzo pubblico, sul debito pubblico ecc. devono uniformarsi alle tre nazioni che sono andate meglio. Diciamo così : che la Germania debba comandare su tutte le altre…glielo impongono i Trattati…sempre che non siano stati modificati su questo punto senza comunicarcelo!