LEGGE QUOTIDIANA
Le conquiste dei diritti in Europa
Legislazione Europea
Diritto derivato: le direttive in tema di lavoro femminile
Dir.75/117 : per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.
Si ispira all’art. 119 del Trattato di Roma del 1957 che dice: “ogni paese membro assicuri e mantenga successivamente in vigore l’applicazione del principio della parità salariale tra i lavoratori di sesso maschile e i lavoratori di sesso femminile che svolgono uguale lavoro”
La direttiva prevede l’omogeneità delle legislazioni degli stati membri riguardanti l’applicazione del principio della parità retributiva tra i lavoratoti dei due sessi e sancisce la responsabilità diretta degli stati nell’applicazione di tale principio.
Contiene l’obbligo di adottare criteri comuni ai due sessi per i sistemi di qualifica professionale; prevede l’eliminazione delle discriminazioni contenute in disposizioni giuridiche o contrattuali già esistenti.
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Dir. 76/207: relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.
Sancisce il diritto alla parità di trattamento nell’accesso al posto di lavoro, nell’avanzamento di carriera, nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro,.
Il principio della parità di trattamento e dell’assenza di qualsiasi discriminazione basata direttamente o indirettamente sul sesso viene definita con particolare riferimento alla condizione di donna coniugata o alla situazione familiare; inoltre si prevede la possibilità di svolgere azioni positive “volte a promuovere la parità delle opportunità, ponendo rimedio, in particolare, alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne”.
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Dir. 79/7: relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.
Precisa che la parità di trattamento va estesa al campo della Previdenza Sociale, sia rispetto alla protezione da rischi quali la malattia, l’invalidità, la vecchiaia ecc.
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Dec. 82/43 del 1991: Decisione della Commissione relativa alla creazione di un Comitato consultivo per l’uguaglianza tra le donne e gli uomini
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Racc. 84/635 del 1984: Raccomandazione del Consiglio sulla promozione di azioni positive a favore delle donne
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Dir. 86/378: relativi all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale
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Dir. 86/613: relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che esercitano attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità.
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Dir.92/85: concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
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Dir. 96/34: concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES.
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Dir. 96/97: relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza.
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Dir.97/80: riguardante l’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso.
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Dir. 97/81 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES.
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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
approvata a Strasburgo il 14/11/2000.
Il principio di eguaglianza tra donne e uomini (art. 23)
(il capo III, in cui è contenuto questo articolo, riguarda più in generale l’eguaglianza):
“la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato”.
Vita familiare e vita professionale (art. 33):
“Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha diritto ad essere tutelato contro il licenziamento per motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio”
legislazioni che affermano il principio di parità ce ne sono a valanga sia in campo internazionale che nazionale. Ti basti:
in campo internazionale:
è fondamentale la Cedaw delle nazioni unite che risale al 1979
http://www.dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/a_testi_7_conv_pricip/d_cedaw_donne/home_cedaw.html
persino in africa c’è una bellissima convenzione il protocollo di Maputo in vigore dal 2005
http://casa-africa.blogspot.it/2013/06/africa-il-protocollo-di-maputo-sui.html
L’italia è stata la prima in Europa a dotarsi di una legge sulla parità nel campo del lavoro, la legge 903 del 1977.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903
Il problema è che queste leggi non si applicano o si applicano con fatica perché manca lo stato sociale. Tanto è vero che gli unici paesi in cui il principio di parità è effettivo sono quelli del nord Europa.
Una donna che non abbia la possibilità di godere dei servizi sociali in un paese dove scarseggia l’occupazione è ricattabile e difficilmente andrà dal giudice per invocare l’applicazione della parità. Si accontenterà di ciò che le viene concesso…una retribuzione più bassa o un lavoro meno qualificato.