“ La questione immorale”, Bruno Tinti, ed. A chiare lettere, 2009
Bruno Tinti è stato Procuratore aggiunto presso la Procura di Torino. Ha lasciato la Magistratura dal dicembre 2008 e attualmente scrive quanto ha imparato su leggi, politica e giustizia. Nel 2007 ha pubblicato con successo il libro “ Toghe rotte”, che è anche il titolo del suo fortunato blog.
La Costituzione italiana è un capolavoro di ingegneria giuridica, che garantisce i cittadini dagli abusi del potere: ad esempio i giudici sono soggetti solo alla legge ( viene pienamente adottata la teoria di Montesqieu con la divisione dei 3 poteri). Per molti politici bisogna cambiare questo scudo che hanno tutti i cittadini contro l’abuso del potere.
1.L’unico pretesto che viene avanzato il più delle volte è che la Costituzione è vecchia, che è nata subito dopo il fascismo, che ormai i tempi sono cambiati ed occorre che essa diventi uno strumento per governare con efficienza e rapidità, che il Parlamento assecondi il Governo e che il Pubblico Ministero debba rispondere solo al potere politico.
2.Reati tipici della classe dirigente sono reati contro l’economia, come il falso in bilancio, la truffa, l’esportazione illegale di denaro,il riciclaggio,ecc.
3.Il magistrato non può andare a fare indagini in un’altra Nazione, né ad es. ordinare qualcosa alle banche del Paese straniero. Può però chiedere ai magistrati di quella Nazione di indagare per conto suo, la cosiddetta rogatoria internazionale. Non a caso Berlusconi si inventò una legge sulle rogatorie fatta apposta per impedirle.
Sistema giudiziario italiano
In italia i magistrati ( giudici e pubblici ministeri) vengono nominati con un concorso. Devono studiare tantissimo e affrontano 3 prove scritte; se le superano, affrontano gli orali ( in genere si presentano 10.000 su 200 posti e agli orali vengono ammessi meno candidati dei posti disponibili). E’ la Costituzione Italiana che prevede che i giudici vengano scelti con questo sistema.
Articoli della Costituzione che riguardano l’indipendenza dei giudici dai vari poteri: art. 104- 105-106-107. In sintesi affermano che i magistrati devono essere selezionati con concorso pubblico ( art.106); il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) deve essere formato per due terzi da magistrati eletti da magistrati; il 105 e il 107 che attribuiscono al CSM la gestione della carriera dei magistrati, cioè i trasferimenti, i conferimenti di incarichi direttivi, i procedimenti disciplinari.
In questo modo i nostri Padri Costituenti pensarono di avere assicurato l’indipendenza della Magistratura dagli altri due poteri, in modo che i magistrati fossero soggetti soltanto alla legge.
Obbligo dell’azione penale
Art. 112 della Costituzione: il P.M. ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. Qualsiasi denuncia che viene fatta dalla Polizia, dai Carabinieri, dalla G.F. dai Vigili Urbani, da qualsiasi cittadino, dalla TV o dalla stampa, obbliga il P.M. ad aprire una pratica ed eventualmente un processo. In questo modo nessuno può farci niente, neppure i potenti, imafiosi, i politici,ecc.
I sistemi giudiziari stranieri
In Svizzera, per nominare i magistrati ci sono vari modi, in base ai singoli cantoni, però in genere i Giudici li nomina il Parlamento e i Pubblici Ministeri il Governo; in Francia i PM dipendono direttamente dal potere politico e vengono decisi dal Ministro della Giustizia, che li nomina scegliendoli tra chi si dichiara disponibile. IL sistema è molto gerarchizzato e risponde direttamente al Ministro della Giustizia; l’azione penale non è obbligatoria ed è il Pubblico Ministero ( e quindi il potere politico che lo controlla) che decide quali reati vanno perseguiti e quali no: così è difficile che vengano avviati processi scomodi.
In Belgio il sistema è quasi uguale, con la differenza che i Pubblici Ministeri non vengono nominati dal Ministro della Giustizia ma, come i Giudici, da un Consiglio Superiore. Poi però la loro dipendenza dal Ministro è totale e così sostanzialmente il meccanismo assomiglia in tutto e per tutto a quello francese.
In Spagna i Giudici e i P.M. hanno carriere separate. Addirittura ci sono due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i Giudici e uno per i P:M.
I P.M. sono molto gerarchizzati e dipendono strettamente dal loro capo, il quale a sua volta dipende da Un Procuratore Generale che è nominato dal re, su proposta del Governo. Il Procuratore Generale è di nomina politica. In compenso l’azione penale, come in Italia, è obbligatoria. Il P.M. però può tenersi tutte le indagini e se crede, le archivia da solo.
In Inghilterra tutti i Giudici superiori sono nominati dalla regina su proposta del Primo Ministro o dal Lord Cancelliere, che non è nemmeno un vero e proprio Ministro della Giustizia, perché di Giustizia si occupano anche il Ministro degli Interni, l’Attorney General, che sarebbe una specie di capo dei Pubblici Ministeri, il Servizio Legale di Governo e il Servizio di Procura della Corona; poi c’è il Serious Fraud Office. I Giudici Superiori sono il lord Chief of Justice ( il Giudice Penale più alto in grado di tutta l’Inghilterra; il Master of Roll, che è il Giudice civile più alto in grado; il Presidente della Divisione Famiglia dell’Alta Corte, che si occupa di separazioni e divorzi; il Vice Chancellor, che si occupa di trust, società e testamenti; i Law Lords, giudici di Appello ma solo per errori di diritto ( in tutto sono undici); i Lords Justice ( Giudici di Appello, in tutto sono 38); i Giuduci dell’Alta Corte ( sono 107). Poi ci sono i Giudici di circuito ( sono 610) e anche loro sono nominati dalla regina ma su proposta del Parlamento. Poi ci sono i Giudici di Pace, che sono cittadini che volontariamente e gratuitamente fanno questo lavoro, e le giurie che vengono scelte a sorteggio. Tutti i Giudici e i Pubblici Ministeri sono inamovibili; però i Giudici Superiori possono essere licenziati dalla regina su proposta del Parlamento. I Giudici di Circuito possono essere mandati via dal Ministro degli Interni o dal Lord Cancelliere ( sembra che non sia mai successo). Quello che conta è il ruolo della Polizia, che fa le indagini e decide se andare avanti e arrivare ad un processo oppure no. C’è anche un istituto curiosissimo, quello dell’Ammonizione di Polizia, per cui una persona che commette un reato e viene beccata dalla Polizia può, a discrezione della Polizia, essere ammonita, senza che venga istruito un processo. Il fascicolo viene conservato negli archivi della Polizia e la Procura ( una delle tante) non ne sa niente. Al di là di questi numerosissimi enti, la giustizia funziona. Da loro però, a differenza che in Italia, la Polizia è indipendente dalla politica. Esistono 42 forze di Polizia ( una per ogni Contea) che sono quasi totalmente indipendenti sia dal punto di vista finanziario che da quello istituzionale. Nessuno può dire loro quello che devono fare. Solo la Polizia Metropolitana di Londra riferisce direttamente al Ministro degli Interni, ma questo non significa che il Ministro la diriga: semplicemente riceve rapporti annuali,stabilisce norme amministrative ed eroga contributi finanziari, ma l’attività di indagine ha piena autonomia. Poi ci sono sistemi di controllo e di coordinamento tra le varie polizie: l’Home Office ( il Ministero degli Interni), la Police Authority e l’Ispettorato di Polizia di sua maestà.
La Polizia inglese, essendo indipendente ed autonoma, rappresenta una garanzia sufficiente per il comune cittadino e in genere funziona.
Stati Uniti d’America
I Giudici e i Procuratori distrettuali vengono periodicamente eletti, essendo presentati da uno dei due partiti che si alternano al potere. I processi sono decisi da una giuria, nominata per sorteggio e scelta nel suo numero di giurati da accusa e difesa che possono rifiutarne un certo numero. I Giudici e i Procuratori distrettuali più alti in grado vengono nominati dal Presidente; i Procuratori distrettuali decidono chi far processare e chi no e patteggiano le condanne in base a criteri personali che tengono conto della “ collaborazione” dell’imputato.
Il punto chiave del sistema è sostanzialmente la rinuncia all’accertamento della verità “ reale”. Il Giudice svolge semplicemente una funzione di controllo delle regole e di arbitro nella contesa tra le parti. Complessivamente sia la Giuria sia il Giudice svolgono una funzione passiva. Ognuna delle parti, accusa e difesa, tenterà di arrivare al proprio scopo. La ricerca della verità non è la prima preoccupazione, l’importante è vincere. Il pubblico Ministero americano deve fare carriera: è stato eletto dal popolo, dal partito, nominato dal Presidente. Il lavoro di Pubblico Ministero gli serve come trampolino per altri incarichi più prestigiosi. Poi diventerà senatore, governatore, Giudice della Corte Suprema,Presidente degli Stati Uniti. Per lui quello che conta è vincere il processo e fare condannare l’imputato; se l’imputato è assolto, lui ha perso e se perde troppe volte, nessuno lo proporrà per altre cariche più importanti. Che la verità sia ricercata non importa: l’importante è vincere. In questo sistema ( modello processuale “ adversary,” come lo chiamano gli estimatori del processo anglosassone) la cosa più inquietante è l’immunità al collaboratore: chi denuncia i complici non viene processato. Succede che il Pubblico Ministero in cerca di successi processuali va a caccia di pentiti collaboranti. Così i peggiori delinquenti entrano in programmi di protezione e le carceri sono piene di gente accusata da loro. Quale sia la percentuale di innocenti in carcere non si sa, ma il Pubblico Ministero ha interesse a fare condannare quanta più gente può. In questo sistema l’intervento della politica è pesante. Ci sono stati anche interventi preventivi radicali: nel dicembre del 2006 il Presidente Bush ha revocato tutti i Procuratori distrettuali democratici e ha messo al loro posto Procuratori distrettuali repubblicani .
Il processo in Italia.
Qualche informazione: l’incidente probatorio
L’incidente probatorio, che fa parte del nostro processo, è un modo per utilizzare le dichiarazioni che gli imputati fanno nella fase delle indagini, quando sono detenuti e quindi sono più disposti a collaborare. Insomma, io giudice ti libero se tu prima sei disposto a raccontare davanti ad un Giudice tutto quello che mi hai detto; e lo fai alla presenza del tuo avvocato e di tutti gli altri imputati che stai mettendo nei guai, e anche dei loro avvocati. Le dichiarazioni che il P.M. raccoglie e che può dare al Giudice nel corso del processo possono essere così utilizzate come prova.
Pregi e difetti: il procedimento richiede tempo e ormai, per certi reati, la prescrizione è dietro l’angolo. Poi, per funzionare, bisogna che l’imputato che deve mettere nei guai gli altri resti detenuto, se no, una volta fuori, evita di collaborare. Se il P.M. arriva troppo tardi, dati i termini ristretti della carcerazione preventiva, l’incidente probatorio non si fa più. Del resto farlo troppo presto non si può, perché il P.M. scoprirebbe troppo presto le sue carte: ad es., se ci sono intercettazioni in corso, tutti saprebbero che sta indagando e nessuno parlerebbe più al telefono.
Alcuni suggerimenti per il penale.
Bisognerebbe avere un processo unico e non tre ( patteggiamento, abbreviato e dibattimento). In questo modo si avrebbe un solo giudice, invece di tre e a volte addirittura di cinque, perché il dibattimento si fa davanti ad un Collegio di tre giudici. In un processo unico il giudice può avere una visione più completa dei fatti e valutare le prove in un unico contesto.
Bisognerebbe poi che tutto quello che viene fatto davanti al P.M. nella fase delle indagini fosse utilizzabile anche nel processo. Attualmente, se le dichiarazioni rese davanti al P.M. non vengono ripetute uguali al processo, il giudice non può utilizzarle come prova. Questa insensatezza fu attuata nel 1999 ( governo di centro-sinistra) con lo stravolgimento dell’art.111 della Costituzione, andando contro quello che, fino ad allora, la Corte Costituzionale aveva detto ed hanno poi modificato il Codice di Procedura Penale, facendogli dire che tutto quanto fatto dal Pubblico Ministero non poteva essere utilizzato nel processo.
Un’altra insensatezza del nostro processo penale: fermo restando il principio che nessuno può essere costretto a testimoniare contro se stesso, non è possibile però che l’imputato possa mentire impunemente, senza essere punito. La falsa testimonianza è un reato grave ( la pena ci sarebbe da due a sette anni, ma nella realtà si garantisce l’impunità al falso testimone). La menzogna dell’imputato è una prova falsa: non è giusto che il Giudice debba tenere conto di questa prova e, se non ve ne sono altre che ne dimostrino la falsità, porla a fondamento di una sentenza di assoluzione.
Negli Stati Uniti, se i giudici capiscono che l’imputato o un testimone sta mentendo durante un processo, lo fanno arrestare per falsa testimonianza.
Riforme possibili.
Ridurre le circoscrizioni giudiziarie,ossia fare sì che i territori che usufruiscono di un tribunale siano abbastanza uguali per estensione e che le risorse siano uguali. Lo stesso deve avvenire per le Procure ( ogni Procura lavora per il “ suo” Tribunale) e altrettanto deve essere fatto per ogni Corte d’Appello e Procura generale ( ognuno di questi due uffici di secondo grado lavora, in Appello, sulle sentenze emesse da un certo numero di Tribunali).
Eliminazione della norma assurda per cui il GIP ( giudice per le indagini preliminari) non può fare il giudice dell’udienza preliminare, perché non sarebbe più imparziale. Nei tribunali piccoli a volte succede che si fa fatica a reperire i giudici. Nei tribunali troppo grandi, quando un capo ha da organizzare 300 giudici e 150 sostituti procuratori è ovvio che deve delegare parecchio. Quindi sarebbe utile accorpare i piccoli tribunali e dividere quelli troppo grandi, difficili da gestire.
La depenalizzazione è stabilire che quello che è previsto come reato dal codice penale o da una legge non lo è più e sostituirlo con una sanzione amministrativa, se si ritiene che il soggetto è colpevole. Non fare centinaia di processi lascerebbe lo spazio necessario per farne altri e la giustizia sarebbe più celere. Il problema è ciò che la classe politica vuole depenalizzare: il falso in bilancio, la frode fiscale, l’esportazione di capitali, ecc. Bisognerebbe invece depenalizzare quei reati per i quali non si può essere arrestati, non si va in prigione anche se si arriva ad una sentenza di condanna e che in genere vengono puniti con una multa.
Alcune misure chiaramente sbagliate e che andrebbero cambiate subito.
I sottufficiali dei Carabinieri, i funzionari della Polizia e i militari della Guardia di Finanza non possono prestare più aiuto alla Magistratura svolgendo le funzioni di P.M. Le Procure così si sono svuotate e i P.M. devono ricorrere ai giudici monocratici e ai giudici di pace.
Altra sciocchezza: le notifiche. Un tempo un magistrato poteva fare notificare a un cittadino un atto senza ricorrere agli ufficiali giudiziari oberati di lavoro, consegnando l’atto per la notifica al maresciallo della stazione competente. Questa mossa accelerava i tempi del processo e permetteva al maresciallo di monitorare il sociale in cui svolgeva il suo ufficio. I poliziotti e i carabinieri non possono più fare le notifiche, che a volte ci mettono mesi se non anni per arrivare al destinatario, dati i disguidi veri o creati ad arte. La notifica non può nemmeno essere mandata all’avvocato difensore, per cui si creano ritardi giganteschi.
Processo infinito: nei nostri tribunali, oberati di cause, ad ogni udienza vengono portati venti o trenta processi, per cui le udienze di un processo vanno da mesi e anni, anche grazie alle certificazioni mediche degli imputati, alle assenze giustificate degli avvocati, ecc.
Se un giudice è trasferito, tutto deve ricominciare da capo; se anche uno solo del collegio giudicante cambia, si ricomincia da capo. Su tutto questo naturalmente incombe la minaccia della prescrizione, accorciata dalle ultime leggi ad personam. Basterebbe stabilire che, se cambia qualche giudice nel corso del processo, tutta l’attività dibattimentale da questi compiuta viene tutta salvata e ritenuta valida al fine del giudizio.
Le colpe dei magistrati
C’è a volte, da parte di alcuni magistrati, lo scarso rispetto per il cittadino: ad esempio convocare testimoni alle nove del mattino, quando poi saranno sentiti ore ed ore dopo, o addirittura all’udienza prossima, che sarà tra qualche mese. Gli intoppi in un processo sono abbastanza prevedibili, per cui si potrebbero avvisare i testimoni prima che magari si mettano in viaggio.
Al processo dovrebbe andare il P.M. che ha fatto le indagini, che conosce bene la situazione e gli imputati, per averci lavorato sopra dei mesi; invece ci va il P.M. che capita. L’organizzazione dell’udienza penale funziona pressappoco così: all’inizio di ogni mese un procuratore aggiunto ( un vicecapo in genere oberato di lavoro e con cui tutti se la prendono) stabilisce il “ calendario” ossia ripartisce i lavori della Procura fra tutti i Sostituti Procuratori ( cioè i Pubblici Ministeri). Il più delle volte il Pubblico Ministero non sa nulla del processo che deve andare a sostenere, mentre l’avvocato difensore dell’imputato sa bene tutto. A volte il Pubblico Ministero si sottrae a questo compito poco dignitoso e così si va alla caccia del sostituto del sostituto. I P. M. più coscienziosi si leggono le carte del processo, sovente interi faldoni, ma leggere non è come avere fatto l’indagine. Allora si ricorre allo scambio con chi ha fatto quel processo, se è disponibile, ma non sempre ciò è possibile. Dovrebbe invece essere una norma che il P.M. che ha istruito il processo deve esserci anche alle udienze, per garanzia di giustizia verso il Tribunale e verso l’imputato.
Manca un programma informatico, per cui ancora oggi il P.M. ha la sua brava agenda di carta su cui scrive i suoi impegni ( che naturalmente conosce solo lui). Con l’informatizzazione sarebbe possibile che in ogni processo ci fosse il P.M. che il processo lo ha istruito, e non un P.M. che non ne conosce pressoché niente.
La controriforma: il 29 luglio 2008 una pattuglia di senatori mista (Pdl e Pd) deposita l”Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00019”. In esso, oltre alle solite banalità sulle disfunzioni della Giustizia in Italia, si afferma che la colpa è dei Magistrati. Qui vengono proposte cose pericolosissime e contro la Costituzione.
Per l’art.112 della Costituzione Italiana l’azione penale è obbligatoria, cioè ogni volta che viene scoperto un reato si deve processare chi viene sospettato di averlo commesso. Non essendo più obbligatoria, potrebbe essere la singola Procura che decide per quali reati procedere e per quali no, oppure, ancora peggio, la scelta potrebbe essere lasciata alla politica. In questo caso si può facilmente indovinare quali reati non verrebbero perseguiti ( falso in bilancio, reati societari, frode fiscale, abuso edilizio, corruzione, abuso d’ufficio,ecc.).
Se è vero che il processo penale è troppo lungo, è altrettanto vero che non è stato fatto nulla per trovare soluzioni possibili ( nominare i magistrati necessari bandendo i relativi concorsi; nominare il personale amministrativo; comprare computer, stampanti; prevedere un sistema agile di notifica e obbligo per ogni avvocato di avere un indirizzo e-mail e per ogni imputato l’obbligo di eleggere il domicilio presso l’avvocato difensore; prevedere l’abolizione del processo d’Appello per tutti, non solo quando l’Appello lo chiede il P.M.; la depenalizzazione di quei reati che potrebbero essere puniti con una multa ad opera di Vigili Urbani, ASL, Ufficio delle Imposte, INPS,ecc.
Separazione delle carriere.
E’ un altro punto di accanimento contro la giustizia.
La nostra Costituzione dice: “La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” ( art.104) e “ I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni… I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il Pubblico Ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario” ( art.107).
Ciò vuole dire che i Giudici e i Pubblici Ministeri sono magistrati tutti e due, che i magistrati non si differenziano tra loro se non per il lavoro che fanno ( ad esempio uno fa il Giudice per le indagini preliminari, l’altro il Giudice di Cassazione, l’altro ancora il Giudice di Tribunale o il Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero gode delle stesse garanzie ( autonomia, indipendenza, inamovibilità, sottoposizione solo al controllo del Consiglio Superiore della Magistratura) di cui godono i Giudici. Evidentemente i Padri Costituenti conoscevano bene le tentazioni della politica, non per niente avevano vissuto e lottato sotto il fascismo.
In sostanza la nostra Costituzione dice che Giudici e Pubblici Ministeri fanno un lavoro diverso ma sono e restano magistrati con gli stessi doveri e le stesse garanzie. Perché questo è tanto importante? Perché un magistrato che non sia autonomo e indipendente è un controsenso. Se per esempio il P.M. non fosse imparziale, indipendente e autonomo, potrebbe decidere di non fare un’indagine contro il potente di turno; oppure potrebbe essere costretto dal potente a non fare una certa indagine. Si capisce da qui l’accanimento che la nostra classe politica dimostra verso il P.M. Controllando il P.M. controllerebbe tutto il corso della giustizia penale.
L’obiettivo finale è quello di trasformare il Pubblico Ministero da magistrato autonomo e imparziale ad avvocato dell’accusa. Significa che un avvocato, alle dipendenze del Governo, ha un suo datore di lavoro. Il padrone stabilisce quello che il dipendente deve fare. Questo dipendente farà i processi che il Governo gli permette o gli ordina di fare. Non farà i processi che il Governo non vuole che siano fatti. Farà cioè i processi per rapina, omicidio, spaccio di droga, cioè quelli che non interessano la classe dirigente; invece non farà i processi contro i politici e i loro amici e gli amici degli amici. E forse gli capiterà di fare qualche processo contro un avversario politico della maggioranza che è al governo.
Per capire meglio cosa questa cosiddetta riforma vorrebbe dire, bisogna considerare attentamente la funzione attuale del Pubblico Ministero. Per il Pubblico Ministero non è importante che l’imputato venga condannato, è importante che il colpevole venga condannato. E quindi, se l’imputato non è colpevole,il P.M. ha l’obbligo di chiedere che venga assolto. Egli cerca di capire se l’imputato è innocente o colpevole e quando crederà di avere capito, chiederà al Giudice la condanna o l’assoluzione. Il P.M. deve ricercare la verità, per quanto possibile; l’avvocato difensore deve difendere a qualunque costo il suo cliente.
Il processo giusto, non “ il giusto processo” come viene chiamato da chi vorrebbe asservire il P.M. al potere politico, quello che garantisce il cittadino, necessita di un’indagine preliminare seria e obiettiva, di un investigatore che non abbia pregiudizi, di un P.M. pronto a cambiare idea in ogni momento in base a nuove prove, di un collaboratore del giudice nell’accertamento della verità.
Un’altra separazione pericolosa tra Polizia Giudiziaria e P.M.
Uno strumento più “ leggero” per colpire la Magistratura è quello di colpire la Polizia Giudiziaria.
La Procura della Repubblica dispone di un certo numero di Poliziotti Giudiziari, in cui sono compresi Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza. Questi poliziotti sono alle dirette dipendenze del Procuratore, nessuno che non sia il Procuratore può dare loro ordini, non possono essere trasferiti, né possono essere adibiti a servizi diversi da quelli che svolgono per la Procura. Insomma, un corpo di polizia ristretto, ma indipendente, esattamente come i magistrati della Procura. Con questa task force le Procure lavorano su tutto quello che gli arriva: i rapporti della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Forestale, dell’INPS, dell’Ispettorato del Lavoro, dei Vigili Urbani, ecc. A questi rapporti di autorità pubbliche si aggiungono denunce e querele presentate da privati cittadini, notizie raccolte da qualche giornalista, ecc. Tutto questo viene valutato dalla Procura che decide se aprire un’indagine o no. Se decide di farlo, si procede alla iscrizione nel registro degli indagati e via con il lavoro. Il P.M. lavora con la Polizia Giudiziaria che più rapidamente e più efficacemente può svolgere le indagini.
Per colpire l’indipendenza del P.M., senza ricorrere a modifiche della Costituzione che impiegherebbero molto tempo, basterebbe abrogare gli art. 58 e 59 del codice di procedura penale, quelli che istituiscono le sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure e che le sottopongono agli ordini diretti del Procuratore.
Aboliti questi articoli, la Procura potrà ancora disporre della Polizia Giudiziaria ex articoli 109 della Costituzione, ma di quella Polizia giudiziaria che vive e lavora nelle questure, nelle caserme, nei commissariati, nelle stazioni. Insomma, la Procura diventerà un generale senza esercito, con personale non specializzato.
Altra “ miglioria” potrebbe essere di modificare l’art.330 del codice di procedura penale, quello che prevede che il Pubblico Ministro e la Polizia Giudiziaria prendano notizia dei reati di propria iniziativa: basterebbe eliminare la parola Pubblico Ministero. Anche se un Procuratore ritiene che sia stato commesso un reato, glielo deve comunicare necessariamente la Polizia Giudiziaria. In questo modo, se il reato è commesso da un potente, sarà ben difficile che la sua notizia arrivi al Procuratore.
Un’altra modifica possibile è stata suggerita dall’ex-presidente della Camera Luciano Violante. Secondo lui il P.M. non può cercare da solo la notizia del reato, non può mettersi ad indagare per vedere se qualcuno ha commesso un reato. Lui può prendere notizia del reato quando è certo che un reato sia stato davvero commesso. Se non c’è questa certezza, il P.M. non può fare proprio niente, soprattutto non deve indagare. Se poi si scopre che un reato è stato davvero commesso e lo informeranno, allora il P.M. comincerà l’indagine.
Il modo di ragionare dei nostri Padri Costituenti è abbastanza chiaro Essi pensarono che se il P.M. non avesse potuto ordinare alla Polizia Giudiziaria di fare indagini, tutte le indagini che egli riteneva opportune, la sua attività sarebbe stata condizionata da possibili inerzie o rifiuti, quindi era necessaria una norma che assicurasse libertà di movimento al P.M. Se fossero aboliti gli art. 58 e 59 del codice di procedura penale, cioè quelli che affermano che la Polizia Giudiziaria è agli ordini esclusivi del Procuratore, non sarebbe indipendente e avrebbe superiori gerarchici, fino ad arrivare al Ministro degli Interni. Se non ci fosse stato l’art.330 del codice di procedura penale,che consente al P.M. di “ acquisire notizia di reato”, tutte le inchieste del Pubblico Ministero Raffaele Guariniello che ha creato l” Osservatorio per i tumori derivanti da malattie professionali” non avrebbe potuto esistere e i colpevoli di tante morti sul lavoro sarebbero stati impuniti per sempre.
In sintesi, ecco perché dobbiamo evitare la “ separazione delle carriere” e tenerci ben stretto un P.M. indipendente, autonomo e imparziale.
La responsabilità civile dei magistrati.
Una legge sulla responsabilità dei magistrati esiste già dal 1988, la legge 13 aprile 1988, n.° 117. In base a questa legge il cittadino vittima di provvedimenti giudiziari caratterizzati da:
1- una grave violazione di legge;
2- l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
3- la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
4- l’emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione;
ha diritto ad un risarcimento del danno.
Ha diritto anche al risarcimento del danno in caso di diniego di giustizia, che significa omissioni o ritardi ingiustificati nelle sentenze o in altri provvedimenti.
Dunque il cittadino ha diritto di essere risarcito dei danni che gli sono derivati dal comportamento gravemente colposo di un magistrato; e ancora di più se doloso, cioè se questi ha agito all’esplicito scopo di danneggiare qualcuno.
Il risarcimento lo paga al cittadino lo Stato, che si rivale poi sul magistrato, ma gli può chiedere solo una somma che non superi il terzo del suo stipendio annuale. Chi vuole indebolire la Magistratura sostiene che il magistrato colpevole deve rimborsare di tasca sua tutto il danno cagionato.
Ora c’è da chiedersi quale magistrato, se passasse questa legge, oserebbe attaccare un potente, sapendo di correre il pericolo di dovere sborsare somme esorbitanti. Certamente questa riforma andrebbe ad intimidire la Magistratura, oltre che ad arricchire ulteriormente le assicurazioni per colpe professionali.
Già ora un magistrato che commetta una delle colpe previste dalla legge del 1988 subisce gravi conseguenze ( censura, ammonimento, perdita di anzianità) e difficilmente da quel momento sarà nominato a capo di un ufficio. Un magistrato che arresta qualcuno senza prove o lo fa scarcerare perché fa scadere i termini viene cacciato.
Le intercettazioni telefoniche e la libertà di stampa.
Le intercettazioni telefoniche sono sotto il mirino della politica, anche perché si sono rivelate molto efficaci. La testimonianza può essere falsa, perfino la confessione, mentre l’intercettazione è genuina. Per quanto riguarda poi la riservatezza, sono pochi i cittadini che finiscono sui giornali, i personaggi pubblici, quelli che la gente conosce e di cui legge con interesse. Il problema reale delle intercettazioni è che esse riguardano i politici, i loro amici, gli amici degli amici e una manciata di gente che appartiene comunque alla classe dirigente del Paese. Quando i politici dicono di volere salvaguardare la privacy dei cittadini, è in realtà la loro privacy che vogliono salvaguardare, di una esigua minoranza, un paio di migliaia di persone che si sono assunte l’onere e i connessi onori di gestire la cosa pubblica.
Libertà di stampa.
Questa ha lo stesso valore per il cittadino dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. Una informazione falsa e diffamatoria è sanzionata dall’art.595 come reato di diffamazione. Non ci può essere un’azione preventiva perché questo presupporrebbe un controllore, una censura preventiva. Ciò non vuol dire che l’abuso non deve essere sanzionato: diffamazione e calunnia sono limiti insuperabili, oltre al codice di autoregolamentazione dell’ordine professionale che ha interesse a garantire la libertà di stampa e a evitarne gli abusi.
Le intercettazioni preventive senza controllo.
Anche adesso i cittadini possono essere intercettati senza controllo del giudice: lo dice l’art.226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale secondo cui Servizi Segreti, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza possono intercettare telefonate e conversazioni ambientali con una semplice autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Questo tipo di intercettazioni viene definito “preventivo”, perché si può fare anche se non c’è reato; bastano “ esigenze di prevenzione”, che sarebbe come dire che i servizi o la Polizia dicono al procuratore che una fonte confidenziale degna di fede ha riferito di un complotto e che per sventarlo occorrono le intercettazioni. Il Procuratore non sa se tutto ciò sia vero, ma autorizza per evitare possibili guai. Al momento queste intercettazioni disinvolte sono possibili solo per prevenire reati di terrorismo, mafia e droga. Il che spiega perché gli abituali responsabili di corruzione, abuso in atti d’ufficio, falso in bilancio, frode fiscale e reati tipici della classe dirigente italiana non hanno avuto alcun stimolo per tuonare contro la pericolosità e l’antidemocraticità di questo tipo di intercettazioni.
Il colpo di genio della classe politica, che non ha il coraggio di proibire questo tipo pericoloso di intercettazioni, è stato il seguente: estendiamo pure l’ambito di applicazione delle intercettazioni preventive, quelle che nel processo non contano niente e di cui si deve distruggere subito verbali e registrazioni; che si facciano per molti reati, tanto non ne è prevista la trascrizione e non si potranno mai usare in sede di processo.
La cosa pericolosa di queste “ indagini” è la costituzione di un immenso archivio segreto per i servizi e la Polizia e quindi per il Governo e relativo partito di maggioranza, da utilizzare quando e se opportuno. L’altra cosa scandalosa è data dalla legge 140 del 20 gennaio 2003, art.4 : per sottoporre a intercettazione un deputato o senatore bisogna chiedere l’autorizzazione preventiva alla Camera a cui appartiene. Cioè, in sostanza, questa autorizzazione non viene mai data. Inoltre, se il mafioso o criminale di turno telefona al suo referente parlamentare, queste intercettazioni possono essere utilizzate solo se la Camera a cui appartiene il parlamentare autorizza il Giudice ad usarle.
L’immunità parlamentare.
Questa norma aveva un significato quando i parlamentari che provenivano dai ceti medio-bassi erano esposti alla prepotenza dei potenti. Attualmente serve ad offrire impunità e ad assicurare un controllo pressoché completo su ogni aspetto della vita nazionale alla classe dominante. Bisognerebbe abolire quella assurda legge 140/2003, inserendo i parlamentari nel normale circuito di controllo della legalità.
L’autogoverno: autonomia e correnti.
Art. 105 della Costituzione prevede che cosa deve fare il Consiglio Superiore della Magistratura: il CSM deve gestire le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Deve organizzare i concorsi con cui si reclutano i magistrati, inviarli negli uffici dove sono destinati, valutarne i meriti e i demeriti quando si tratta di trasferirli ad altre sedi e magari ci sono più aspiranti e quindi si deve fare una graduatoria. Li deve promuovere da Giudice a Consigliere di Corte d’Appello, a Consigliere di Cassazione e così via, anche qui procedendo ad una verifica di professionalità. Li deve processare disciplinarmente quando sono accusati di qualche nefandezza e, se li trova colpevoli, li deve punire. Inoltre deve dare pareri al Governo sulle leggi che devono essere promulgate con valutazioni di natura giuridica che presuppongono adeguata professionalità e preparazione.
Per trovare sedici Giudici che facciano queste cose, ogni quattro anni il CSM vede una vera e propria campagna elettorale tra le varie correnti che lo dividono. Se i candidati esclusi ritengono di esserlo stati ingiustamente, fanno ricorso al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, il quale sovente annulla le decisioni del CSM con motivazioni pesanti, tipo: il CSM ha violato la legge e la stessa cosa la dice il Consiglio di Stato. Il Tar in questi ultimi anni ha annullato molte decisioni del CSM, con motivazioni anche molto gravi ( il TAR interviene solo se qualcuno lo richiede). Occorrerebbe invece che il CSM fosse costituito da magistrati non sponsorizzati da questa o quella corrente, riconosciuti dai colleghi come degni di fiducia, preparati ed imparziali. Forse la cosa meno ingiusta sarebbe il sorteggio. In questo modo si eliminerebbero le correnti che non c’entrano niente con il buon funzionamento della Magistratura.
Un esempio di guerra nella Magistratura e contro di essa.
Emblematico è stato il caso De Magistris: questo magistrato della Procura di Catanzaro, sta conducendo inchieste in Calabria, che presumibilmente toccano dei potenti. Viene trasferito dal CSM a Napoli e le sue inchieste passano ad altri. De Magistris si rivolge alla procura di Salerno e denuncia un complotto per bloccare le sue indagini. L’art.11 del codice di procedura penale dice che quando c’è un procedimento che riguarda un magistrato, i magistrati dell’ufficio giudiziario del distretto dove lui lavora non possono occuparsene. De Magistris, che lavorava per il distretto di Catanzaro, si rivolge direttamente a quello di Salerno. Questo, per potere indagare, chiede tutto l’incartamento fino ad allora prodotto, al distretto di Catanzaro, il quale si rifiuta di consegnarlo. Allora il Distretto di Salerno ( art.247 del codice di procedura penale dispone perquisizione per acquisire la documentazione, va a prendersela e la sequestra, come prescrive l’art.253 del codice di procedura penale. Questa vicenda è stata l’occasione per scatenare una delle tante campagne del mondo politico contro la Magistratura. Il Presidente della Repubblica ha chiesto alle due Procure informazioni sui fatti, non si sa per farne cosa, visto che la legge non gli attribuisce nessuna competenza né in materia di indagine né in materia processuale. Il CSM infine si è lanciato sui magistrati delle due Procure e ha avviato immediate procedure di trasferimento di ufficio nei confronti dei magistrati della Procura di Salerno e di quelli della Procura Generale di Catanzaro.
bello e chiaro questo articolo di Bruno Tinti. Vorrei aggiungere che in Spagna tempo fa era iniziato un acceso dibattito popolare per la modifica del sistema di nomina politica dei pubblici ministeri, in quanto questi sistematicamente erano soliti insabbiare casi scomodi al governo di turno che li aveva nominati. Si proponeva come esempio di un corretto sistema giudiziario da introdurre proprio quello italiano! cercherò gli articoli che al riguardo erano stati a suo tempo pubblicati.
VOGLIO PERO’ SEGNALARE QUESTO ULTERIORE IMPORTANTE FATTO:
Ieri sera ad “otto e mezzo” Scalzi (Il Fatto quotidiano) ha detto che vi sarebbe un’intesa Renzi/Berlusconi per bloccare la riforma dell’attuale articolo 416-ter del codice penale sullo scambio elettorale politico-mafioso.
https://www.youtube.com/watch?v=hWfcSeaLwss
La riforma dell’attuale articolo 416-ter cod. pen. è attesa da anni in quanto costituirebbe uno strumento fondamentale finalizzato a rompere quei legami tra politica e mafia che hanno da sempre caratterizzato la storia politica italiana. I termini della questione sono con chiarezza illustrati nell’articolo di cui al link sottostante.
http://www.lettera35.it/voto-di-scambio-disegno-legge-in-parlamento/
L’intesa, se è vera e se verrà attuata costituirebbe un fatto gravissimo!