Articolo 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
La deroga all’138 COST: UN ATTACO ALLA COSTITUZIONE. Il Prof. Alberto Lucarelli spiega i motivi giuridici
a. Il disegno di legge costituzionale in oggetto non può essere considerato norma di deroga in quanto l’approvazione delle leggi costituzionali grazie al procedimento derogatorio previsto dalla legge costituzionale produrrebbe effetti permanenti e generali sul nostro sistema costituzionale( forma di stato, forma di governo, rapporti
stato regione ecc.). Quindi anche se si ammettesse che il nostro ordinamneto comtempli leggi costituzionali in deroga o di rottura, la legge costituzionale in oggetto non potrebbe essere qualificata tale in quanto non prevede deroghe o rotture temporanee, provvisorie o puntuali.
b. Le norme sulla revisione possono essere modificate ma ad una condizione: che la modifica non pregiudichi la rigidità rendendo più facile l’iter di eventuali modifiche costituzionali;
c. Le revisioni totali, alle quali vanno equiparate le modifiche costituzionali dal contenuto disomogeneo, sono ammissibili solo se previste dalla Costituzione. Qualora il procedimento di revisione non distingua le revisioni totali da quelle puntuali la possibilità delle prime dovrebbe essere esclusa in via di principio in quanto essa
costituirebbe esercizo surretizio di potere costituente.
d. Il testo delle leggi di revisione deve essere chiaro omogeneo specifico ai fine del referendum confermativo. Il testo in oggetto non lo è.
e. Perassi disse in assemblea costiuente illustrando il suo emendamento poi recepito nel vigente art. 138 cost che le revisioni costituzionali devono essere poste in essere con grande tutela e estrema parsimonia.
f. Il disegno di legge nella procedura di revisione assegna un ruolo privilegiato al governo a danno del parlamento;
g. tutta la procedura in esame è sottoposta ad un cronoprogramma come se si trattasse di una qualsiasi legge ordinaria di particolare urgenza e non della revisione costituzionale
Prof. Alberto Lucarelli
Ordinario di Diritto Costituzionale
Università di Napoli Federico II
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