LA SCHEDA
La Corte Costituzionale, cos’è e cosa fa
Il ruolo dei 15 giudici del palazzo della Consulta, gli effetti sulle leggi sottoposte alla loro valutazione
Alcuni dei giudici della Corte Costituzionale |
La Corte costituzionale – genericamente indicata anche come Consulta, dal nome dell’antico palazzo romano in cui è ospitata – è un organo istituzionale inserito nella Costituzione (all’art. 134).
LE FUNZIONI – E’ chiamata a giudicare «sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione».
LA COMPOSIZIONE – La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio. I giudici non possono essere membri del Parlamento in carica o di un consiglio regionale e non possono contemporaneamente esercitare la professione di avvocato. Ogni giudice resta in carica per nove anni, decorrenti dal giorno del giuramento (che può essere diverso per ogni singolo membro), e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
GLI EFFETTI DELLE SENTENZE – Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione
Redazione Online
13 gennaio 2011