6 luglio 2013 ore 22:19 PER CHI NON LO SA: C0SA E’ LA CORTE DI CASSAZIONE (CITATA ANCHE COME “LA CONSULTA”)? DAL CORRIERE, GENNAIO 2011

LA SCHEDA

La Corte Costituzionale, cos’è e cosa fa

Il ruolo dei 15 giudici del palazzo della Consulta, gli effetti sulle leggi sottoposte alla loro valutazione

Alcuni dei giudici della Corte Costituzionale
Alcuni dei giudici della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale – genericamente indicata anche come Consulta, dal nome dell’antico palazzo romano in cui è ospitata – è un organo istituzionale inserito nella Costituzione (all’art. 134). 

LE FUNZIONI – E’ chiamata a giudicare «sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione».

LA COMPOSIZIONE – La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio. I giudici non possono essere membri del Parlamento in carica o di un consiglio regionale e non possono contemporaneamente esercitare la professione di avvocato. Ogni giudice resta in carica per nove anni, decorrenti dal giorno del giuramento (che può essere diverso per ogni singolo membro), e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

GLI EFFETTI DELLE SENTENZE – Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione

Redazione Online
13 gennaio 2011

 

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